Lavoratori fragili: chi sono e che diritti hanno

Lavoratori fragili: chi sono?

  • Lavoratori pubblici o privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992);
  •  lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992) o, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Quali tutele hanno e fino a quando

La legislazione d’emergenza (comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) consente, a favore dei lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati, che l’intero periodo di assenza dal servizio venga equiparato a degenza ospedaliera, a fronte della presentazione del certificato di malattia. La tutela speciale, prorogata fino al 28.02.2021 dalla Legge di Bilancio 2021 è stata rinnovata fino al 30 giugno 2021 dal Decreto “Sostegni” con validità retroattiva della misura a partire dal 01 marzo 2021 al fine di non creare un vuoto normativo. Il Decreto Sostegni chiarisce inoltre che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.

Riconoscimento della prestazione economica

Per avviare il procedimento di riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore fragile deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità. La certificazione di malattia riporterà il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3, della legge n. 104/2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

L’INPS ricorda (messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020) che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità, qualora non vi siano familiari a carico, e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione. L’equiparazione, per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, comporta il riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa correlata entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Diritto allo smart working

Il comma 481 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) estende inoltre, sempre per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, il diritto dei lavoratori fragili a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (articolo 26, commi 2-bis, del decreto Cura Italia, decreto-legge n. 18 del 2020). Il diritto allo svolgimento, in via ordinaria, dell’attività lavorativa in modalità agile era stato inizialmente previsto per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, in alternanza al periodo di equiparazione a degenza ospedaliera dell’assenza dal servizio per malattia, scaduto il 15 ottobre 2020.

Nel 2021 invece le due tutele viaggiano congiuntamente grazie alla legge di Bilancio 2021, il che garantisce una posizione di maggior forza ai lavoratori fragili, purchè disabili gravi o in una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Per consulenze gratuite sui propri diritti in qualità di lavoratore fragile, per i soci ordinari Diversamente Sani ha stipulato un’apposita convenzione con lo Studio Giannoni di Portoferraio.

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